Sentenze
BALCONI E FRONTALINI GIURISPRUDENZA E CASSAZIONE
- Cassazione civile sez. II, 21 gennaio 2000, n. 637
- Giust. civ. Mass. 2000, 102 Giust. civ. 2000,1,1396 Riv. giur.
edilizia 2000,1, 411
I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti
comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per
l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso
o al servizio di esso. Tuttavia il rivestimento del parapetto e
della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente
funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi
decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.
- Cassazione civile sez. 11, 19 gennaio 2000, n.
568
- Giust. civ. Mass. 2000, 92 Riv. giur. edilizia 2000,1, 413
Gli elementi decorativi del balcone di un edificio
in condominio (nella specie, cementi decorativi relativi ai frontali
ed ai parapetti) svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto
all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico,
costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n.
3 c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione
ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno.
- Cassazione civile sez. Il, 24 dicembre 1994, n.11155
- Arch. locazioni 1996, 884
Il criterio di ripartizione delle spese di restauro
dei balconi di un edificio condominiale aggettanti non va desunto
dall'art. 1125 c.c., in quanto questi balconi, dal punto di vista
strutturale, sono autonomi rispetto ai piani sovrapposti, nel senso
che ben possono sussistere indipendentemente dalla presenza o assenza
di altro balcone nel piano sottostante o sovrastante.
- Cassazione civile sez. 11, 7 settembre 1996, n.
8159
- Giust. civ. Mass. 1996,1266 Arch. locazioni 1996, 884
I balconi sono elementi accidentali e non portanti
della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio
e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti,
che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta
di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati,
mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi
ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante
della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali,
se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero
edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad
essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi
vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati
i frammenti, citato per il risarcimento), al fine di esimersi da
responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco
di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero
edificio appartenevano alle parti comuni di esso.
- Cassazione civile sez. II, 29 ottobre 1992, n.
11775
- Nuova giur. civ. commentata 1993,1, 651 nota (FRIGERIO) Vita not.
1993, 757
La presunzione di proprietà comune delle parti
dell'edificio in condominio di cui all'art. 1117 c.c. (la cui elencazione
non è tassativa) postula la destinazione delle cose al servizio
dell'edificio, trattandosi di parti dell'immobile che ne costituiscono
la struttura fondamentale o di accessori destinati all'uso comune.
Ne deriva che gli sporti chiusi (analogamente ai balconi), essendo
accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo
funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono
parti comuni, anche se inseriti nella facciata, in quanto formano
parte integrante dell'appartamento che vi ha accesso come un prolungamento
del piano.
- Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1990 n. 7831,
- Giust. civ. Mass. 1990, fast. 8
Con riguardo al rivestimento della fronte della soletta
dei balconi di un edificio in condominio, la loro natura di beni
comuni in quanto destinati all'uso comune a norma del comma 3 dell'art.
1117 c.c., ovvero pertinenze ad ornamento dell'appartamento di proprietà
esclusiva, ove i balconi sono siti, va accertata in base al criterio
della loro precipua e prevalente funzione in rapporto all'appartamento
di proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristica
dell'intero edificio. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione
del merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni
ai suddetti manufatti, "frontalini" di marmo, con riguardo
alla esclusa loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi
ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio nonchè
all'utilizzazione come "gocciolatoi").
PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI
GIURISPRUDENZA E CASSAZIONE
Cass. Sez II. 05-11-1992
L’obbligazione in base al quale ciascuno dei condomini è
tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione
delle parti comuni dell’edificio, qualora la ripartizione
delle spese sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto
annuale dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1135
n.3 c.c., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera
assembleare di ripartizione delle spese; ne consegue che la prescrizione
del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere
soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non
dell’esercizio di bilancio.
Trib. Milano, 05-11-1990
Il diritto di credito per anticipazioni effettuate dall’amministratore
per conto dei condomini non è soggetto al termine di prescrizione
di cui all’art. 2956, n.2, c.c., poiché l’attività
di amministratore di condominio non può ricomprendersi fra
le attività professionali in senso stretto, anche se svolta
da chi abbia la qualifica di iscritto in un albo professionale;
detto diritto è tuttavia, soggetto al termine di cui all’art.
2948, n.4, c.c., in quanto è onere dell’amministratore
sottoporre all’organo assembleare, all’inizio di ogni
anno di gestione, il proprio rendiconto.
Sez. II, 12-02-1993, n. 1789
Per la riscossione dei contributi condominiali, l’amministratore
può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 63 disp. Att. c.c., nei confronti del condomino
moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall’assemblea,
soltanto fino a che l’esercizio cui tali spese si riferiscono
non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo
della gestione annuale.
La sostituzione del tetto condominiale con
una terrazza altera la destinazione della cosa comune
Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 28/01/2005,
n. 1737
La sostituzione da parte del proprietario dell'ultimo
piano di un edificio condominiale del tetto con una diversa copertura
(terrazza) , che pur non eliminando la funzione originariamente
svolta dal tetto valga a imprimere per le sue caratteristiche strutturali
e per i suoi annessi anche una destinazione ad uso esclusivo dell'autore
dell'opera, con conseguente alterazione della destinazione d'uso
e sottrazione del bene al godimento collettivo, non può considerarsi
insita nel diritto di sopraelevazione spettante al proprietario
dell'ultimo piano.
La violazione dei limiti ex artt. 1102 e 1120 rende
superflua la valutazione degli eventuali pregiudizi relativi alla
statica e al decoro architettonico dell'edificio.
L'utilizzo del lastrico solare
Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 3102 del 16
febbraio 2005
L’utilizzazione del lastrico solare di proprietà
comune come terrazza adibita al godimento esclusivo di uno solo
dei condomini lascia inalterata la presunzione di proprietà
comune di cui all'art. 1117 Cod.Civ., e non costituisce violazione
dell’art. 1102 c.c., in quanto tale funzione accessoria non
impedisce che il lastrico svolga nel contempo la sua primaria funzione
di protezione dello stabile condominiale.
Box condominiali: recintare gli spazi destinati a parcheggio
Cassazione civile Sentenza 14/03/2005, n. 5542
La facoltà del proprietario di recintare la
sua proprietà non incontra limiti se non in servitù
dei vicini, salvo ovviamente il divieto di atti emulativi. Tale
principio si applica anche nel caso di porzioni immobiliari di proprietà
esclusiva site in un edificio condominiale, ed in particolare degli
spazi destinati a parcheggio appartenenti in modo esclusivo ai singoli
condomini.
Inoltre la Corte ha precisato che quest'ultimi hanno
la facoltà di recintarli a norma dell’art. 841 cod.
civ. anche con la struttura di cd. Box, salvi i divieti previsti
dal titolo l’acquisto o dal regolamento condominiale contrattuale
e sempre che da tale recinzione non derivi un danno alle parti comuni
dell’edificio o una limitazione al godimento delle parti comuni
dell’autorimessa.
Decreto ingiuntivo - sospensione necessaria del processo
Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 2759 dell'11
febbraio 2005
In altri termini, il fatto che la sospensione del
giudizio di opposizione non comporterebbe anche la sospensione esecutorietà
della delibera impugnata e della esecuzione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo emesso in base ad essa (dal momento che l'art.
298, primo comma, cod. proc. civ.., dispone soltanto che durante
la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento)
non fa venire meno, da un lato, l'obbligo del giudice di accertare
il rapporto di pregiudizialità e l'interesse della parte
alla conseguente sospensione, in quanto a seguito dell'accoglimento
della domanda proposta nel giudizio di impugnazione della delibera
verrebbe evitato un possibile conflitto di giudicati e per effetto
della caducazione del titolo in base al quale è stato emesso
il decreto ingiuntivo il condomino avrebbe diritto alla restituzione
dì quanto eventualmente pagato in sede di esecuzione dello
stesso.
L'amministratore da solo non può tutelare le parti
comuni
Cass. sentenza n. 1553/2005
L'esperimento da parte dell'amministratore di condominio,
di azioni reali a tutela delle parti comuni dell'edificio, è
legittimamente autorizzabile da parte dell'assemblea dei condomini,
ma non può essere esercitata autonomamente da parte dello
stesso amministratore.
Adozione di nuove tabelle millesimali – volontà
presunta o tacita
Cass. Sez. II Civile, sentenza n. 8863 del 28
aprile 2005
l'allegazione dell'originaria tabella millesimale
al regolamento condominiale di natura contrattuale, non può
essere modificata se non con il consenso di tutti i condomini, oppure
con sentenza del giudice, nella ipotesi espressamente prevista dall'art.
69 delle disposizioni di attuazione del cod. civile. In tal senso
è costante la giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, rappresentando la tabella millesimale il rapporto fra il
valore della proprietà esclusiva ed il valore dell'intero
edificio; e non essendo specificati per legge i criteri in base
ai quali calcolare tale rapporto, criteri rimessi, pertanto, alla
volontà dei condomini; l'inserimento delle tabelle nel regolamento
condominiale contrattuale, è chiaramente indicativo dell'intervenuto
accordo negoziale dei condomini su tali criteri, da cui la necessità
dell'unanimità dei consensi, nell'ipotesi in cui le mutate
condizioni dell'edificio o le variazioni di consistenza delle singole
unità immobiliari incidono sui suddetti criteri alternando
il rapporto precedentemente definito.
Nella specie, avendo le modificazioni, intervenute
nel corso del tempo sugli edifici e sugli immobili di proprietà
esclusiva, modificato il rapporto di valori di cui si è detto,
come dimostrato dalla diversa quantificazione di millesimi attribuito
agli immobili di proprietà esclusiva dei ricorrenti, nel
corso degli anni, è necessario che la nuova tabella sia deliberata
con il consenso di tutti i condomini e ciò per poterla ritenere
efficace anche nei confronti dei condomini assenti o dissenzienti.
La Corte d'Appello non ha disatteso tale principio;
ma ha ritenuto che i ricorrenti, partecipando alle assemblee per
tre anni ed effettuando i pagamenti in conformità della nuova
tabella, avessero manifestato, per "facta concludentia",
quel consenso che avevano espressamente negato in occasione della
relativ delibera condominiale.
Tabelle Millesimali approvate in assemblea
Tribunale di Sanremo, Sentenza n°384 del 01/06/2004
Le tabelle millesimali approvate in assemblea senza
il consenso di tutti i condomini sono nulle.
Pertanto, ciascun condomino può richiedere
senza limiti di tempo l'annullamento della delibera di approvazione,
citando in giudizio il condominio e l'amministratore.
Assemblea condominiale: chi deve essere convocato?
Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 2616 del 9
febbraio 2005
Nelle assemblee condominiali devono essere convocati
solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che
si comportano come tali senza esserlo.
Nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti
ad esso, infatti, mancano le condizioni per l'operatività
del principio dell'apparenza del diritto volto, essenzialmente,
alla tutela dei terzi di buona fede; e terzi, rispetto al condominio
non possono essere ritenuti i condomini.
Non contrasta con tale principio giurisprudenziale,
ed, anzi, l'asseconda, la norma regolamentare che impone ai condomini
di comunicare all'amministratore i trasferimenti degli immobili
di proprietà esclusiva, il cui scopo è, verosimilmente,
volto a consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati
a partecipare all'assemblea condominiale.
Delibera assembleare annullabile per vizi nella convocazione
se non impugnata nei trenta giorni
Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005,
n. 4806
La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza
4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto
insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità
ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.
In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi
nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile
o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon
costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea,
che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni
o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque
invalide in relazione all'oggetto.
Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge
o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da
ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare
costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale,
quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione
o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità
nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze
qualificate in relazione all'oggetto.
In secondo luogo le Sezioni Unite hanno affermato
che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso
di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità,
ma l'annullabilità della delibera condominiale che, se non
viene impugnata nel termine di trenta giorni (con decorrenza dal
momento della comunicazione per i condomini assenti e da quello
dell'approvazione per i condomini dissenzienti) previsti dall'art.
1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i
partecipanti al condominio.
Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi
condominiali precedenti
Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n. 16975)
L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ.,
che limita al biennio precedente all’acquisto l’obbligo
del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido
con il dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio,
è una norma speciale rispetto a quella posta, in tema di
comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo comma, cod.
civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di
tempo, in solido con il cedente, a pagare i contributi dovuti dal
cedente e non versati.
Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta
applicazione dell’art. 63, co. 2°, disp. Att. cod. civ.
poiché il rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ. alle
norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione
dello stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto
dalle norme sul condominio.
DIA - lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione
senza denuncia di inizio attività
Corte di Cassazione 12 gennaio 2005 n. 217
Nel caso si effettuino lavori di ristrutturazione
o di nuova costruzione senza denuncia di inizio attività
o in difformità da essa si applicheranno le stesse sanzioni
previste nel caso in cui vengano realizzate opere in assenza di
permesso di costruire.
I giudici della Cassazione fanno riferimento in particolare al testo
unico edilizia (dpr 380/2001) artt. 22 e 44.
Furto in appartamento ricorrendo ai ponteggi
Sezione Terza Civile, sentenza n. 2844 dell'11
febbraio 2005
In caso di furto consumato da persone introdottesi
in un appartamento avvalendosi dei ponteggi eretti per la ristrutturazione
dello stabile condominiale, è civilmente responsabile l’impresa
se non ha adottato le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo
delle impalcature, creando colposamente un agevole accesso per i
ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.
Sopraelevazione , solo i proprietari dei lastrici solari
possono realizzarle
Sezione quinta, 21/11/2003 n. 7539
In tema di sopraelevazione, solo i proprietari in
via esclusiva dei lastrici solari possono sfruttare, ai sensi dell’articolo
1127 del Codice civile – che disciplina le costruzioni sopra
l’ultimo piano – le residue capacità costruttive
dell’immobile.
E' irrilevante il consenso dei condomini, che all’atto dell’acquisto
delle singole unità immobiliari abbiano rinunziato a tale
facoltà.
Ad essi tuttavia andrà un’indennità pari "al
valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica,
diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare,e
detratto l’importo della quota a lui spettante".
Criteri per la redazione del bilancio da
parte dell'amministratore di condominio
Cassazione civile Sentenza 28/04/2005, n. 8877
L'amministratore di condominio, nella tenuta della
contabilità e nella redazione del bilancio, non è
obbligato al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per
le imprese, essendo sufficiente che egli si attenga, nella tenuta
della contabilità, a principi di ordine e di correttezza
e che, nel redigere il bilancio, appronti un documento chiaro e
intelligibile, con corretta appostazione delle voci dell'attivo
e del passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla
documentazione relativa alle entrate e alle uscite. |